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EREDITA’: TESTAMENTO E QUOTA DI LEGITTIMA

La successione necessaria sorge in presenza di un testamento.

E’ disciplinata dagli articoli 536-564 del codice civile, e pone un limite alla facoltà del testatore di disporre i propri beni per assicurare una quota di eredità ai più stretti parenti, i cd. legittimari.

Le persone a cui la legge riserva una quota di eredità sono il coniuge i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti.

Il testatore può liberamente disporre solo della cd. quota disponibile.

La legge garantisce ai legittimari una quota di valore della massa fittiziamente formata dai beni che il defunto ha lasciato nell’asse ereditario al tempo della morte (cd. relictum), detraendone i debiti, e aggiungendovi fittiziamente i beni donati in vita dal defunto (cd. donatum). Questa operazione è detta riunione fittizia delle donazioni e ha carattere meramente contabile.

Agli articoli 553- 564 del codice civile è prevista una specifica azione volta a reintegrare la quota di legittima riservata ai legittimari lesi o addirittura pretermessi, cioè completamente estromessi dalla successione: l’azione di riduzione.

Legittimati attivi all’azione sono il legittimario leso e quello pretermesso, i loro eredi o i loro aventi causa. Legittimati passivi sono i destinatari delle disposizioni lesive, quindi gli eredi testamentari, i legatari, i donatari, i loro eredi.

L’azione di riduzione è tesa a far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i diritti alla quota di legittima del legittimario.

Per poter esercitare l’azione di riduzione il legittimario leso deve imputare alla sua porzione di legittima le donazioni e legati a lui fatti in vita dal de cuius (cd. imputazione ex se), salvo che ne sia stato dispensato dal testatore. La dispensa, comunque, non può eccedere i  limiti della quota di disponibile. 

Ciò significa che, anche se non soggetto a imputazione, il valore del bene dovrà essere pur sempre conteggiato con una riunione fittizia dei beni per conoscere se la concessa dispensa ne copre il valore, e in che misura il bene donato influisce per la determinazione delle quote di legittima e disponibile.

Si presume, infatti, iuris tantum, che le donazioni e i legati siano acconti sulla quota di legittima. 

Qualora il defunto mediante disposizione testamentaria abbia passato il limite della quota disponibile o addirittura abbia escluso dalla successione i legittimari (cd. preterizione), il legittimario leso potrà agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti di legittima, che verranno quindi “proporzionalmente” ridotte nei limiti della quota di disponibile, al fine di reintegrare la quota che gli spetta. 

Quando l’azione di riduzione avente ad oggetto le disposizioni testamentarie lesive non sia sufficiente ad integrare i diritti dei legittimari, gli stessi potranno agire in riduzione contro le donazioni che eccedano la quota di disponibile, fino alla quota medesima. L’azione di riduzione delle donazioni è dunque subordinata all’incapienza del patrimonio ereditario.

All’azione di riduzione può conseguire l’azione di restituzione, avente ad oggetto gli immobili dell’eredità. Essa può esercitarsi contro il donatario o legatario, ex art. 560 del codice civile, e in questo caso ove la donazione dell’immobile eccedesse di oltre un quarto la quota disponibile, lo stesso rimarrà nell’eredità per intero, nel caso contrario il donatario potrà ritenere il bene compensando in denaro i legittimari.

L’azione di restituzione può anche essere rivolta contro i terzi aventi causa dal donatario, come previsto dall’articolo 563: “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione del beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.”. 

Il termine prescrizionale dell’azione di riduzione è quello ordinario di dieci anni.

Nel caso le disposizioni da ridurre siano le donazioni, detto termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di apertura della successione del donante (la data in cui il donante muore). Questa azione non si può infatti attivare se non dopo la morte del donante, e così i legittimari lesi non potranno far valere le loro ragioni se non dopo l’apertura della successione.

Più complesso è il computo del termine di prescrizione contro le disposizioni testamentarie.

Secondo l’ormai consolidato orientamento, che è oggi nettamente maggioritario, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie lesive della legittima decorre dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l’eredità.

Solo dopo l’accettazione dell’eredità, infatti, il legittimario leso può avere piena cognizione della lesione a proprio danno. Questo orientamento è consacrato nella sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione con numero 20644 del 2004.

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