
Responsabilità del condomino committente: in caso di danni arrecati a un terzo durante l’esecuzione dei lavori ad opera di impresa appaltatrice all’interno della proprietà esclusiva, il committente i lavori di manutenzione non va esente da responsabilità.
Secondo il principio della responsabilità civile, può sussistere responsabilità del condomino committente per i danni causati dall’impresa da esso incaricata qualora non ha esercitato una vigilanza adeguata sul lavoro svolto.
Trattasi di una responsabilità solidale con l’impresa, la quale risponde sempre dei danni arrecati a terzi con il proprio operato, salvo che non si sia limitata ad eseguire gli ordini del committente.
Casi di responsabilità
La giurisprudenza ha, infatti, stabilito la responsabilità del condomino committente che incarica un’impresa per lavori eseguiti all’interno della propria unità immobiliare, il quale è tenuto a garantire che tali lavori siano condotti in conformità alle normative e in modo da non recare danno agli altri condomini.
Inoltre, vi sarà responsabilità del condomino committente per i danni cagionati ai terzi qualora, al momento della stipulazione del contratto con l’appaltatore, abbia per sua colpa ignorato l’assoluta inidoneità di quest’ultimo all’esecuzione del contratto.
Si parla, in tal senso, di culpa in eligendo: spetta infatti al committente la scelta di un’impresa adatta e idonea all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio e, se la scelta ricade su un soggetto non adatto, allora anche i danni procurati ai terzi dovranno essere ritenuti conseguenza del comportamento colposo del committente.
Non solo: nel caso in cui l’appaltatore, nell’esecuzione dell’opera, cagioni danno ai terzi in seguito a ordini inderogabili da parte del committente, il danno procurato andrà addebitato alla colpa del committente, con possibile configurazione di concorso di colpa nel caso in cui l’appaltatore ometta di avvisare il committente dei rischi conseguibili alle sue scelte.
Si parla, in questi casi, del c.d. nudus minister, vale a dire dell’appaltatore che esegue gli ordini del committente senza possibilità di decisione nel corso dell’esecuzione dei lavori.
In sintesi, il condomino committente che incarichi un’impresa per lavori necessari ha anche la responsabilità di garantire che tali interventi non ledano i diritti degli altri condomini, tutelando così la tranquillità e la sicurezza dell’intero condominio.

In conclusione, in quali casi non c’è responsabilità del condomino per i danni arrecati dall’impresa?
In generale, quindi, un condomino può non essere tenuto a rispondere dei danni arrecati dall’impresa in situazioni specifiche, soprattutto se può dimostrare che non ha avuto alcun controllo o responsabilità sull’operato dell’impresa stessa.
Ecco alcuni casi in cui un condomino potrebbe non essere ritenuto responsabile:
- se il condomino ha stipulato un contratto con l’impresa per lavori specifici e l’impresa non ha rispettato le proprie obbligazioni contrattuali
- se il danno è causato da una cattiva esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria affidati all’impresa, senza che il condomino abbia suggerito o imposto modi o metodi specifici di intervento,
- se il danno è causato da eventi imprevedibili o da forza maggiore.
È importante consultare un legale specializzato in materia condominiale per analizzare il caso specifico e ottenere indicazioni più precise riguardo alla responsabilità in situazioni particolari.
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