I patti successori sono accordi che hanno come oggetto la successione di una persona ancora in vita.
In Italia i patti successori sono vietati ai sensi dell’articolo 458 del codice civile, che ne sancisce espressamente la nullità, che può essere fatta accertare da chiunque vi abbia interesse, in qualsiasi momento.
Patti successori istitutivi
Il patto successorio istitutivo è un accordo con cui una persona viene designata erede da un’altra.
Attenzione! non si tratta della delazione testamentaria, che è un atto unilaterale perfettamente lecito, bensì di un accordo che, con la delazione (o chiamata) ereditaria contrattuale, limitano di fatto la libertà di una parte di determinare e mutare, secondo la sua esclusiva propria volontà, la propria successione.
Patti successori dispositivi e rinunziativi
Il patto successorio dispositivo/rinunziativo è un accordo con cui una persona dispone di/rinuncia a diritti che prevede di acquistare alla morte di un’altra persona, ancora in vita.
Lo scopo del divieto è quello di evitare che una persona disponga di/rinunci a eredità future prima del tempo, senza riflettere a sufficienza sull’atto dispositivo.
Eccezione: i Patti di Famiglia
Con la riforma del diritto di famiglia del 2006, è stata introdotta un’eccezione al divieto generale scandito dall’art. 458 del codice civile. E’ il caso dei cd. patti di famiglia, regolamentati dagli artt. 768 bis e ss del codice civile.
I “patti di famiglia” sono accordi, stipulati necessariamente per atto pubblico (rogito notarile, a pena di nullità), diretti a regolamentare in vita la successione dell’imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie, allo scopo di consentire una successione certa nell’interesse dell’azienda.
In sostanza, con questo contratto l’imprenditore o titolare di partecipazioni societarie (cd. disponente) può disporre validamente della propria azienda o delle proprie partecipazioni societarie a favore di uno o più dei suoi discendenti (cd. assegnatario).
E’ un contratto plurilaterale, che richiede la necessaria partecipazione, a pena di nullità, dei soggetti che sarebbero legittimari del disponente se, al momento della stipula del patto, si aprisse la sua successione a causa di morte (id est: coniuge/persona unita civilmente, figli del disponente e altri legittimari), i cosidetti “partecipanti“.
I legittimari dovranno, infatti, essere liquidati dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie con una somma di denaro o il trasferimento di beni in natura corrispondenti al valore delle quote ereditarie che sarebbero riservate ai legittimari all’apertura della successione.
Il particolare scopo di tutela dell’interesse aziendale fa sì che quanto assegnato col patto di famiglia non sarà soggetto a collazione o a riduzione al momento dell’apertura della successione del disponente.
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