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Eredità del coniuge con o senza figli: a chi spetta?

Una delle domande che vengono spesso rivolte allo Studio Legale riguarda la devoluzione dell’eredità del coniuge, con o senza figli.

Eredità del coniuge

Come abbiamo già visto in altro articolo https://www.avvocatodanielamessina.it/diritto-successorio-eredita-e-testamento/, l’eredità si devolve per legge (cd. successione legittima) o per testamento (cd. successione testamentaria).

Chi si accinge a fare testamento deve però tenere ben presenti i limiti ed i vincoli previsti a tutela dei cd. eredi legittimari.

Ovvero, di coloro in favore del quale la legge riserva una quota dell’eredità: coniuge, figli, ascendenti (se mancano i figli).

Il testatore, infatti, può disporre liberamente solo della cd. quota disponibile, dovendo sempre rispettare le quote di legittima assegnate agli eredi legittimari (cd. successione necessaria).

La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius.

Invece, la quota disponibile è la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque.

Di seguito, verrà analizzata la disciplina che regola l’eredità del coniuge in favore del coniuge superstite, in presenza o meno di figli.

Punto comune alle varie ipotesi è la riserva prevista dall’art. 540 cc, secondo cui al coniuge superstite sono comunque riservati i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Restano, pertanto, escluse le seconde case. Per tale ragione, la norma non si applica al coniuge separato, in quanto in tal caso difetta il requisito della coabitazione.

MORTE DEL CONIUGE, CON FIGLI: A CHI VA L’EREDITÀ?

Iniziamo a prendere in considerazione l’ipotesi di morte del coniuge in presenza di figli, senza che il de cuius avesse fatto testamento.

Entra, dunque, in gioco la parte del codice civile che regolamenta la cd. successione legittima.

L’art. 581 cc sancisce che “Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi“.

Ciò significa che il coniuge superstite e il figlio, ereditano 1/2 ciascuno; in caso di coniuge superstite con più figli, il coniuge eredita 1/3 e i figli i rimanenti 2/3.

… E SE C’È TESTAMENTO?

In tal caso entra in gioco la successione testamentaria e, trattandosi di legittimari, anche la cd. successione necessaria.

Quindi: in caso di concorso tra il coniuge e un solo figlio, al coniuge spetta 1/3 del patrimonio e al figlio 1/3; in caso di concorso tra il coniuge e più figli, ai figli complessivamente spetta la metà e al coniuge 1/4.

La quota rimanente è liberamente disponibile dal testatore

MORTE DEL CONIUGE, SENZA FIGLI: A CHI VA L’EREDITÀ?

A chi spetta l’eredità quando i coniugi non hanno figli e non è stato fatto testamento?

L’art. 583 cc sancisce che “In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità“.

Ciò significa che, in assenza di figli, di ascendenti e di fratelli e sorelle del de cuius, il coniuge superstite ne diviene erede universale.

In assenza di figli, ma in presenza di ascendenti e/o fratelli o sorelle del de cuius, il coniuge concorre con loro nell’eredità, che spetta per 2/3 al coniuge e per 1/3 ai fratelli o sorelle e/o agli ascendenti.

…. E SE C’È TESTAMENTO?

Se non sono presenti figli, al coniuge è riservata la metà del patrimonio.

In caso di concorso tra coniuge e ascendenti del de cuius, se il coniuge concorre con gli ascendenti, la metà del patrimonio spetta al primo e un quarto ai secondi.

Fratelli e sorelle non hanno diritto alla legittima; questo significa che possono essere esclusi lecitamente dall’eredità mediante un testamento con cui, ad esempio, il de cuius, in assenza di figli e di ascendenti, potrà lasciare tutti i suoi beni al coniuge.

… E se nel testamento non sono state rispettate le quote di legittima?

I legittimari privati in tutto o in parte della quota riservata loro dalla legge, possono agire in giudizio impugnando il testamento: è la cd. azione di riduzione della legittima.

Tale azione può essere esperita, a pena di prescrizione, entro 10 anni.

Per parte della giurisprudenza, il termine decorre dalla data di apertura della successione, mentre per altra parte di giurisprudenza, decorre dalla data di accettazione dell’eredità (v. Cassazione a Sezioni Unite, numero 20644 del 2004).

Qualora manchi l’interesse ad impugnare il testamento o si voglia comunque rispettare la volontà del testatore, è consentito ai legittimari lesi di fare acquiescenza in sede di accettazione e pubblicazione del testamento.

“Fare acquiescenza” significa, in sostanza, che il soggetto, che potenzialmente ha un rimedio messo a disposizione dal legislatore per “reagire” ad un atto che pregiudica i propri interessi, decide, invece, di rinunciare all’esercizio di tale diritto.

Attenzione, però! Egli rinuncia definitivamente all’esercizio dell’azione di riduzione finalizzata a garantirgli la quota di eredità spettantegli per legge, cosa ben diversa dalla rinuncia all’eredità.

Con la rinuncia all’eredità il chiamato esprime la volontà di non diventare erede, mentre con l’atto di acquiescenza il legittimario mantiene la qualità di erede.

Facciamo un esempio: se un figlio rinuncia all’eredità del padre opera l’istituto della rappresentazione, in forza della quale l’eredità viene devoluta ai figli del rinunciante. Invece, nel caso di acquiescenza il figlio rimane erede, ma rinuncia a compiere azioni a tutela della propria posizione di legittimario.


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