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Danni all’immobile locato: il conduttore deve risarcire?

Il conduttore che danneggia l’immobile condotto in locazione è tenuto a rimborsare le spese necessarie per la riparazione.

E’ opportuno, ai fini della prova e a tutela reciproca di conduttore e locatore, che al momento del rilascio dei locali venga redatto e sottoscritto dalle parti un apposito verbale di riconsegna, con elenco degli eventuali danni riscontrati nell’immobile.

Per pacifica giurisprudenza (v., tra le altre, Cass. civ. n. 6596/2019), il conduttore che, in violazione dell’art. 1590 del c.c., ometta di restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto, è anche tenuto a risarcire il mancato reddito al locatore, ovvero a versare un’indennità per il mancato utilizzo dei locali durante il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori.

Afferma la Corte di Cassazione che “qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori“.

E ciò, in forza del principio di cui all’art. 1591 del c.c., riguardante i danni per ritardata restituzione della cosa locata. Ne consegue il diritto del locatore di percepire il canone pattuito, nonché eventuali danni ulteriori di cui venga dimostrata l’esistenza.


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