Le coppie che optano per una convivenza di fatto, anziché per il matrimonio, sono ormai una realtà consolidata, a cui si aggiungono le coppie dello stesso sesso che fanno ricorso alle unioni civili.
L’istituto della convivenza di fatto disciplinato dalla Legge Cirinnà del 2016, messo a confronto con il matrimonio o con l’unione civile, rimane penalizzato sotto l’aspetto del diritto successorio.
Oggi, il diritto di ereditare per legge esiste per i coniugi e per coloro che hanno concluso un’unione civile con persona dello stesso sesso, iscrivendola presso i registri anagrafici del comune di residenza: alla morte di uno dei due partner, l’altro è suo erede legittimo, titolare della quota di legittima; al contrario, un tale diritto non spetta, invece, al convivente di fatto.
Il convivente non diventa erede se non per testamento, e nel limite della quota disponibile, fatte salve le quote di legittima dei cd. eredi legittimari del/la proprio/a compagno/a defunto/a.
Non incide sul diritto successorio nemmeno la circostanza che i due conviventi avessero regolamentato i propri rapporti patrimoniali – optando per la comunione legale dei beni, per la separazione legale dei beni o per una comunione convenzionale – stipulando un vero e proprio contratto di convivenza, oppure, semplicemente, avessero registrato la loro convivenza presso il comune di residenza.
In sostanza, il convivente di fatto non è erede per legge ma solo ed esclusivamente per disposizione testamentaria.
L’articolo 1 al comma 42 della Legge Cirinnà stabilisce, tuttavia, che, pur in mancanza di testamento, nel caso in cui si verifichi la morte del proprietario della casa di comune residenza, sussiste il diritto del superstite di continuare ad abitare in quella casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni; tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Infine, nei casi di morte del conduttore, il convivente di fatto ha facolta’ di succedergli nel contratto.
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