

Allo Studio Legale è stato richiesto un parere su un’abitazione che era stata concessa in comodato gratuito dai genitori al figlio, senza apposizione di un termine finale esplicito, per soddisfare le esigenze abitative del suo nucleo familiare (coniugi e figli minorenni), in caso di separazione personale/divorzio.
Casa in comodato e separazione coniugi: i genitori possono chiedere la restituzione della casa concessa in comodato gratuito al figlio?
Il contratto di comodato è regolato dall’art. 1803 c.c..
La Giurisprudenza ha chiarito che nel caso di comodato di immobile concesso dai genitori al figlio affinché ci viva con la propria famiglia, la mancata pattuizione di un espresso termine di scadenza del comodato fa sì che questo sia desumibile dall’uso cui la cosa doveva essere destinata, ovvero quello di soddisfare esigenze abitative familiari.
Secondo la Cassazione, pertanto, il venir meno del rapporto di coniugio non fa venir meno le esigenze abitative della famiglia, non essendo ammissibile che i rapporti personali tra i coniugi vengano ad influire sulle esigenze abitative dei figli, a maggior ragione se minori.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 21 luglio 2004, n. 13603 e sentenza n. 20448 del 29 Settembre 2014, , hanno, infatti, stabilito che il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge separato o divorziato, affidatario di figli minorenni o maggiorenni conviventi non economicamente autosufficienti, concentra nella persona del coniuge assegnatario il titolo di godimento, che resta, così, regolato dalla disciplina del comodato.
Ne consegue che, laddove il comodato gratuito sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto (cd. vincolo di destinazione a casa familiare).
E ciò fino a che le esigenze abitative della famiglia non saranno venute meno con il raggiungimento della maggiore età dei figli e con la loro autosufficienza economica.
E in caso di urgente bisogno della casa?
Viene, tuttavia, fatta salva l’ipotesi della sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno del comodante, prevista dal 2° comma dell´art. 1809 c.c..
In particolare, lo stato di bisogno deve essere caratterizzato dall’imprevedibilità e dall’urgenza e deve essere sopravvenuto rispetto alla concessione in comodato gratuito dell’immobile.
Pertanto, sia la necessità di uso diretto, sia il sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche legittimano il comodante ad ottenere la restituzione del bene, anche se originariamente destinato a casa coniugale.
Nessun problema, invece, qualora al comodato gratuito sia stata apposta una scadenza.
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