Con recentissima sentenza del 27/1/2025, il Giudice di Pace di Torino ha accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex art. 204 bis D.Lvo n.285/92 (cd. multa stradale), patrocinato dall’Avv. Daniela Messina, confermando il principio della nullità della multa per eccesso di velocità quando la violazione sia stata rilevata mediante un dispositivo autovelox che, seppur dotato di decreto di approvazione ministeriale, è privo di decreto di omologazione.
Il Comune soccombente, condannato anche al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, avrà ora 30 gg. di tempo dalla notifica della sentenza per presentare l’eventuale appello, in mancanza della quale la stessa diventerà definitiva, passando in giudicato.
Autovelox: qual è il principio di diritto su cui poggiano le più recenti sentenze, di legittimità e di merito, per pronunciare l’annullamento dei verbali impugnati?
Il principio di diritto, già sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 10505/2024 del 18/4/2024 e ancora con ordinanza n. 20913 del 26/7/2024 , poggia sostenzialmente sull’art. 142. c. 6 del vigente C.d.S e sul complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di esecuzione del C.d.S..
Ed invero, l’art. 142, c. 6, C.d.S. richiede espressamente la debita omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità (cd. autovelox) affinché la sua rilevazione possa valere come fonte di prova dell’osservanza dei limiti di velocità:
“Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
L’omologazione e l’approvazione sono due procedure distinte, che attengono a due riconoscimenti diversi, non equipollenti tra loro: il procedimento di approvazione ha natura meramente amministrativa ed è propedeutico al procedimento di omologazione, che ha natura amministrativa ma anche necessariamente tecnica.
E non vale a superare il disposto di legge il diverso orientamento espresso con la Circolare n. 8176/2020 dal MIT o la recente Circolare del 23/1/2025 del Ministero dell’Interno, che, in quanto atti amministrativi, non possono derogare al Codice della strada, che è fonte del diritto di rango primario.
Pertanto, pur in presenza del decreto ministeriale di approvazione del dispositivo, se manca il decreto di omologazione del dispositivo, richiesto dalla normativa, il rilevamento della velocità, effettuato con l’autovelox approvato ma non debitamente omologato, è illegittimo e le multe sono annullabili.
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Per un parere o assistenza nel ricorso contro le multe da autovelox, è possibile contattare lo Studio Legale Avv. Daniela Messina ai recapiti della pagina CONTATTI