Il patto prematrimoniale è un contratto con il quale i futuri coniugi si accordano sulle conseguenze, economiche e non, di un’eventuale separazione e successivo divorzio.
I patti prematrimoniali sono riconosciuti soprattutto nei paesi angosassoni (USA, Gran Bretagna Australia..)
In Italia, la Giurisprudenza ritiene gli accordi prematrimonali volti a regolamentare una futura crisi, o a introdurre deroghe agli obblighi legali (art. 143 cc) di fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, collaborazione e contribuzione ai bisogni della famiglia, nulli e privi di valore, in quanto aventi causa illecita, sulla base del principio che i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio non sono disponibili (art. 160 c.c.).
Nel nostro ordinamento, il matrimonio non è un contratto, ma un atto personale; non può essere regolamentato o personalizzato in deroga agli obblighi stabiliti dal codice civile (obbligo di fedeltà, convivenza, reciproca assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia), né si possono stabilire le conseguenze di un’eventuale separazione e divorzio.
Risultano, quindi, nulli tutti gli accordi che vanno a incidere sulle dinamiche sessuali, che pongono tutte le spese a carico di un solo coniuge e dispongono sulla gestione dei figli. Ad esempio, è nullo il contratto prematrimoniale con il quale i futuri coniugi :
- stabiliscono a chi andrà la casa in caso di separazione;
- fissano l’ammontare dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile;
- prevedono un risarcimento a un coniuge in caso di tradimento o di abbandono del tetto coniugale;
- si autorizzano per iscritto al tradimento;
- rinunciano preventivamente all’assegno di mantenimento o divorzile;
- si accordano circa la frequenza dei rapporti sessuali;
- rinunciano ai diritti ereditari, stante il divieto dei patti successori;
- rinunciano all’affidamento condiviso dei figli, in caso di separazione e divorzio;
- stringono accordi circa limitazioni della libertà del singolo coniuge.
E’, quindi, impossibile regolamentare la vita matrimoniale?
Fermo restando la nullità di ogni patto finalizzato a regolamentare un’eventuale e futura crisi e di ogni convenzione riguardo figli, sesso, coabitazione, il nostro ordinamento giuridico consente comunque di regolamentare esigenze di tipo economico e patrimoniale.
Ai sensi dell’articolo 162 del codice civile è concesso decidere tra il regime di comunione o di separazione dei beni, scelta che può essere effettuata sia prima del matrimonio, sia nel corso della vita matrimoniale.
Nel corso del rapporto, i coniugi potranno, inoltre, stipulare, tra di loro, compravendite e donazioni, e società.
In alcuni casi, peraltro, è consentita la stipula di validi patti prematrimoniali o matrimoniali.
Ad esempio, quando, prima o durante il matrimonio, un coniuge partecipa alle spese che l’altro deve sostenere per la costruzione o la ristrutturazione della casa: in tal caso, in caso di separazione, gli importi possono essere restituiti se viene appositamente previsto in un contratto.
La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, ritenuto valido il contratto stipulato tra due futuri sposi con il quale si prevedeva, in caso di divorzio, l’obbligo di un coniuge di cedere all’altro un immobile di sua proprietà come corrispettivo delle spese sostenute dall’altro per la ristrutturazione della casa coniugale (Cass. sent. n. 23713/2012).
Inotre, sempre la Cassazione, con sent. n. 19304/2013, ha ritenuto legittima la clausola con la quale i coniugi avevano previsto l’obbligo della restituzione di un mutuo, intercorso tra loro, se si fosse verificata una separazione personale.
Questi accordi sono stati ritenuti validi perché il fallimento del matrimonio viene indicato come condizione al verificarsi della quale opera quanto regolato nella scrittura privata. La separazione o il divorzio divengono, quindi, una condizione (cosiddetta “condizione sospensiva”) inserita in un comune contratto di natura patrimoniale, con conseguente validità dello stesso, che avrà efficacia al momento del verificarsi della condizione.
A titolo esemplificativo, quindi, gli aspetti che possono essere oggetto di un valido accordo prematrimoniale sono:
- individuazione degli oneri economici sostenuti da un coniuge con il matrimonio;
- riconoscimento delle scelte di vita prese da un coniuge nell’interesse della famiglia, penalizzanti dal punto di vista della sua carriera lavorativa;
- regolamentazione circa i beni patrimoniali personali di ciascun coniuge.
Dal punto di vista formale, va rilevato che per la redazione di un valido contratto prematrimoniale è sufficiente una normale scrittura privata tra le parti e sarà necessario che:
•il pagamento di ogni somma sia dovuta alla definizione degli accordi patrimoniali, con esclusione di preisione di assegni di mantenimento o di divorzio;
•il fallimento del matrimonio sia considerato come un evento ipotetico, al cui verificarsi si produrranno gli effetti dell’accordo.
Invece, sempre dal punto di vista formale, per la redazione di una valida convenzione matrimoniale ai sensi dell’art. 162 del codice civile per la modifica del regime patrimoniale dei coniugi in corso di matrimonio, è necessario il rogito notarile.
Contratto di convivenza
Al contrario dei coniugi, i conviventi/coppie di fatto possono accordarsi, tramite il contratto di convivenza previsto e disciplinato dalla legge cd. Cirinnà, includendovi anche le conseguenze della fine della convivenza, con l’unico limite che le finalità perseguite dagli stessi risultino meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico.
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