E’ in vigore dal 6 aprile 2018 il nuovo art. 570 bis c.p.
L’art. 2, D.Lgs. 01.03.2018, n. 21 ha introdotto, con decorrenza dal 06.04.2018, il nuovo art. 570 bis cp intitolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”
Tale norma prevede la pena della reclusione fino ad un anno o la multa da 103 a 1.032 euro per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli, ovvero di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli.
Con l’introduzione dell’art. 570 bis cp assistiamo ad un ampliamento di tutele rispetto a quelle già previste dall’articolo 570 cp (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”), in particolare di quelle del comma secondo n. 2, che sanziona colui che “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia separato per sua colpa“.
Secondo Dottrina e Giurisprudenza, il concetto di “sussistenza” di cui all’art. 570 comma 2 cp è da intendersi quale “soddisfazione delle esigenze di vita di base“: es. vitto e alloggio, vestiario, etc.. ed avrebbe portata meno ampia del cd. ‘mantenimento’, che si determina in base al tenore di vita precedente alla separazione dei due coniugi.
Già l’art. 3 della legge 54/2006 (sul c.d. affido condiviso) aveva introdotto una nuova ipotesi di reato endofamiliare, ovvero quello di violazione degli obblighi di natura economica, che collegava la commissione del reato e l’applicazione delle pene di cui all’art. 570 cp all’omesso versamento dell’assegno stabilito dal giudice a favore dei figli minori, indipendentemente dallo stato di bisogno di questi.
Con l’introduzione dell’art. 570 bis cp, le stesse pene già previste dall’art. 570 cp per i reati commessi nei confronti dei figli, si applicano anche in caso di omesso versamento dell’assegno nei confronti del coniuge separato/divorziato e a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno dell’avente diritto.
Come si è visto, la norma fa espresso riferimento all’assegno e agli obblighi di natura economica; a parere della scrivente, tuttavia, rimane non chiarito se la nuova norma si applichi anche nel caso del genitore che non versi la propria quota di spese straordinarie per i figli.
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