A cura di Avv. Daniela Messina
FAMIGLIA
Mantenimento dei figli e rimborso delle spese straordinarie
La Corte di Cassazione con Ordinanza del 13 gennaio 2021, n. 379, ha richiamato la distinzione operata dalla Suprema Corte tra spese ordinarie e spese straordinarie nel settore degli esborsi scolastici e medici, precisando che la contribuzione alle spese mediche e scolastiche del figlio non va riferita a fatti meramente eventuali perché straordinari e connotati da imprevedibilità, in ragione di un dovere, generalissimo, alla cui osservanza i genitori sono tenuti, di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell’art. 148 c.c., e che la necessità di continui esborsi per l’istruzione, richiesti anche da quella pubblica, in rapporto al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche non rientra nella nozione di straordinarietà. L’ordinarietà della spesa non può dirsi soffrire di limitazioni nella sua affermazione nell’ipotesi in cui il figlio sia persona portatrice di handicap, potendosi anche per siffatta ipotesi aversi un novero di spese comunque qualificabili come routinarie nel senso indicato, in rapporto alla particolare condizione della persona.
Le spese mediche e scolastiche integrative della categoria delle spese straordinarie sono quegli esborsi (spese per l’acquisto di occhiali; visite specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno periodico di mantenimento tuttavia, nel loro routinario proporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, cosicché esse, indeterminate nel quantum e nel quando, non lo sono invece in ordine all’an. Tali spese, pur qualificate come straordinarie, possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità il fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
In ordine alla distinta ipotesi delle “spese straordinarie”, categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva, lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e certezza, tali devono intendersi quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.
La Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di rimborso delle spese cdd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio ”.
RESPONSABILITA’ CIVILE E RISARCIMENTO DANNI
Risarcimento danno da caduta e responsabilità dell’ente proprietario della strada
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 gennaio 2021 n. 456 pronunciandosi sul caso di un danneggiato per lesioni riportate mentre attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d’acqua che celava una buca e la presenza di cubetti di porfido malfermi, perdendo l’equilibrio e cadendo sulla schiena, inquadrato dal giudice di merito quale fattispecie rientrante nell’art. 2051 c.c., ha ribadito che tale norma “configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. L’ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata nel caso in esame avesse i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti. (omissis). E’ principio affermato da questa Corte che, se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell’evento, il fatto che una strada risulti “molto sconnessa” con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un’esimente per l’ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016). L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).”
LAVORO
- Licenziamento del commesso che rifiuta di servire il cliente senza mascherina.
Il Tribunale di Arezzo, Sez. Lav., con Sentenza del 13 gennaio 2021, n. 9, afferma che è illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che si rifiuta di servire un cliente sprovvisto di mascherina, dal momento che il lavoratore ha il diritto, costituzionalmente garantito, di svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza. L’esimente dello stato di necessità gli consentiva del resto, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona.
FALLIMENTARE
- Fallimento datore di lavoro e prova del credito del lavoratore
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 gennaio 2021 n. 74 si è occupata della questione relativa all’efficacia probatoria delle buste paga ai fini dell’ammissione del lavoratore di una società fallita al passivo del fallimento, ribadendo la correttezza del principio “in materia di efficacia probatoria, in merito al credito retributivo insinuato dal lavoratore allo stato passivo fallimentare, delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro e pienamente valide come prova, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del suo timbro: ferma restando, tuttavia, la facoltà della curatela controparte di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.”.
Prededuzione del credito del professionista in caso di domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 Gennaio 2021, n. 639 , ha affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 111, comma 2, legge fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata, non è, pertanto, prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda”. In sostanza, secondo la Corte, il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo seguita dall’apertura della procedura, poi venuta meno per revoca o per mancato raggiungimento delle maggioranze di legge o altro, rientra tra i crediti sorti “in funzione” della procedura fallimentare (fenomeno della consecuzione delle procedure), e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, mentre invece ove la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile o rinunciata, il credito per le stesse attività svolte ante fallimento non è prededucibile, ancorché la sentenza dichiarativa del fallimento si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda.
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